TRIBUNALE DI FORLI' 
                           Sezione penale 
 
    Ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale  -
art. 23 legge n. 87/1953. 
    Il G.O.P. dott.ssa Sonia Serafini; 
    Premesso che: 
        V A e' stato tratto a giudizio per del reato di cui  all'art.
590-bis codice penale  commi  1  e  7  per  lesioni  personali  gravi
(risultate guaribili in  un  periodo  superiore  a  quaranta  giorni)
patite da R F a seguito di un sinistro stradale  occorso  in  data  7
luglio 2016; 
        la  contestazione  del  comma  7  del   menzionato   articolo
presuppone il riconoscimento della colpa  concorrente  in  capo  alla
persona offesa; 
        in ipotesi di condanna dell'imputato per i reati di cui  agli
articoli 589-bis e 590-bis codice penale, ai sensi  dell'art.  222  -
quarto periodo del comma 2 - decreto legislativo n.  285/92  consegue
la revoca della patente di guida, la quale non puo' essere  di  nuovo
conseguita prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca, ai sensi
del comma 3-ter del menzionato articolo; 
        all'udienza del 23 ottobre 2017 il difensore ha sollevato  la
questione di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  222  decreto
legislativo n. 285/92, nella  parte  in  cui  prevede  l'applicazione
della medesima sanzione accessoria della  revoca  quinquennale  della
patente di guida a fronte di condanne per reati  a  condotte  diverse
sotto  il  profilo  della   colpa,   della   offensivita'   e   della
pericolosita', poiche' in contrasto  con  i  principi  dettati  dagli
articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione. 
    A scioglimento della riserva. 
 
                               Osserva 
 
Sulla rilevanza della questione. 
    E'  indubbio  che  la  questione  possieda   rilevanza   per   il
procedimento in oggetto,  dal  momento  che,  in  caso  di  condanna,
all'imputato   verrebbe   inevitabilmente   comminata   la   sanzione
accessoria della revoca della patente, con successiva  impossibilita'
di conseguirne una nuova prima del decorso di cinque anni (nonostante
- tra l'altro - il concorso di colpa che emerge  dalla  contestazione
in capo di imputazione del comma 7 dell'art. 590-bis c.p.). 
Sulla non manifesta infondatezza della questione. 
    Il legislatore, con l'introduzione del reato di omicidio stradale
e del reato di lesioni personali stradali  (1)  ,  ha  stabilito  uno
specifico ed  autonomo  assetto  normativo,  significativamente  piu'
repressivo rispetto a  quanto  previsto  per  le  figure  colpose  di
omicidio e lesioni;  cio',  con  l'obiettivo  di  contenere  in  modo
efficace il crescente numero di vittime della strada  determinato  da
condotte di guida colpose o sotto l'effetto di alcool e  di  sostanze
stupefacenti. 
    A parere di questo giudicante, pero', il  legislatore,  giungendo
ad  applicare  la  medesima  sanzione  accessoria   a   condotte   di
offensivita' e di grado di colpa di livello diverso, ha  disatteso  i
criteri  di  ragionevolezza  e   di   proporzione,   quali   elementi
integratori del principio costituzionale di uguaglianza. 
    La discriminazione - vietata dal suddetto principio - puo' essere
infatti rappresentata non  solo  con  il  trattamento  di  situazioni
uguali in modo diverso, ma anche con  il  trattamento  di  situazioni
diverse in modo uguale, salvo che il legislatore non abbia  stabilito
le differenze con ragionevolezza ed obiettivita'. 
    Si  ritiene  che  nella  disparita'   di   trattamento   rilevata
dall'applicazione  della  stessa   pena   accessoria   a   situazioni
estremamente diverse sia dal punto di vista della gravita' del  reato
che  del  disvalore  sociale  della  condotta,  non  vi  sia  affatto
ragionevolezza ed obiettivita'. Infatti risulta che, ad una  condanna
per lesioni stradali gravi - ossia per un reato punito  con  la  pena
della reclusione fino a sei mesi nell'ipotesi  in  cui  l'evento  sia
determinato da una comportamento  concorrente  della  persona  offesa
(art. 590-bis n. 7) - consegue la revoca della patente di  guida  per
cinque anni, ossia la stessa applicata nelle  ipotesi  aggravate  del
medesimo articolo e nel caso di omicidio stradale, per il quale  puo'
essere comminata la reclusione fino a diciotto anni. 
    E d'altra parte, la  portata  della  diversa  offensivita'  delle
condotte e' stata presa in considerazione nei lavori preparatori  del
disegno di legge n. 2729 «Modifiche alla disciplina sanzionatoria  in
materia  di  omicidio  stradale  e  di  lesioni  personali  gravi   o
gravissime» (2) . In tale atto viene proposta, infatti,  la  modifica
dell'art.  222  C.d.S.,  mediante  la  limitazione   della   sanzione
accessoria alle ipotesi di lesioni aggravate di  guida  in  stato  di
ebbrezza  alcolica   o   di   alterazione   psicofisica   conseguente
all'assunzione di sostanze stupefacente. 
    L'equiparazione   dell'applicazione   della   medesima   sanzione
accessoria a reati cosi'  diversi  per  gravita'  e  disvalore  della
condotta, inoltre, contrasta con il terzo comma  dell'art.  27  della
Costituzione, risultando quindi un'abnorme punizione - come si  legge
nei menzionati lavori preparatori - «per quei cittadini  che  non  si
mettono alla guida ubriachi o drogati», perdendo la legge «il  nobile
motivo per cui e' stata promulgata». 
    Pertanto, una particolare severita' e  rigidita'  della  risposta
sanzionatoria  -  ancorche'  per  quello  che  concerne  le  sanzioni
accessorie - determina una violazione di entrambi gli articoli  della
Costituzione essendo lesi il principio di proporzionalita' della pena
rispetto alla gravita'  del  fatto  commesso,  nonche'  quello  della
finalita' rieducativa della pena. 

(1) legge n. 41/2016, che ha dettato la disciplina dei nuovi articoli
    589-bis e 590-bis c.p. 

(2) Inizativa dei senatori Fravezzi, Zeller, Lanice, Panizza,  Longo,
    Di  Giacomo,  Berger,  Lai  Conte  e  Sposetti,  comunicato  alla
    Presidenza in data 8 marzo 2017